Lo Statuto
P R E M E S S A
1. Il Comune di Torino di Sangro, con il presente statuto, tende a
rafforzare nei suoi cittadini il senso di appartenenza alla comunità,
promuovendo l’aggregazione delle diverse realtà del territorio
comunale e di quanti vivono ed operano in esso.
2. Il fine è di creare una vera comunità di uomini e donne legati da
vincoli di solidarietà e fratellanza, che tuteli e salvaguardi i
diritti di cittadinanza, favorendo le pari opportunità fra i sessi e
fra tutti i suoi appartenenti, tutelando in particolare i soggetti
più deboli ed emarginati.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – DENOMINAZIONE
1. Il Comune di Torino di Sangro è ente autonomo locale il quale ha
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e
delle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente statuto.
ART. 2 – FINALITA’
1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed
economico della propria comunità.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti
i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla
amministrazione.
3. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale e dell’iniziativa economica,
pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di
associazionismo economico e di cooperazione;
c) il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini rimuovendo
gli ostacoli che ad esso si frappongono;
d) lo sviluppo della zona artigianale ed industriale con iniziative
finalizzate a promuovere nuovi insediamenti produttivi;
e) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico esistente;
f) la tutela e la valorizzazione delle risorse materiali, ambientali,
storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire
alla collettività una migliore qualità della vita;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini
locali, anche ai fini della promozione turistica;
h) il diritto allo studio e alla crescita culturale per migliorare
il rapporto dei giovani con le istituzioni e la scuola in
particolare;
i) le pari opportunità uomo – donna;
l) la realizzazione di rapporti di solidarietà effettiva tra i
cittadini;
m) il mantenimento di un rapporto vivo e costante con i concittadini
emigrati.
ART. 3 – TERRITORIO
1. Il territorio comunale si estende per kmq. 32,31 entro i limiti
naturali riconosciuti e confina a Sud
con i Comuni di Villalfonsina e Casalbordino, a Ovest con il Comune
di Paglieta, a Nord con il Comune di Fossacesia e ad Est è bagnato
dal mare Adriatico.
ART. 4 – SEDE
1. Gli organi e gli uffici comunali hanno sede nel centro capoluogo
in Piazza Umberto I° n. 15.
2. Il consiglio comunale è l’organo competente a deliberare una
diversa ubicazione della sede che comunque non potrà mai essere
scelta al di fuori del centro capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella
sede comunale. In caso del tutto eccezionale e per particolari
esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla
propria sede.
ART. 5 – SEGNI DISTINTIVI
1. Il Comune di Torino di Sangro ha un proprio stemma ed un
gonfalone concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in
data 29 febbraio 1996, descritti come appresso:
STEMMA: di rosso, al toro di nero, con la testa di fronte, cornato
ed unghiato d’oro, allumato di rosso, passante sulla campagna
troncata di verde e d’oro. Ornamenti esteriori da comune.
GONFALONE: drappo di verde con la bordatura di rosso, riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto
con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del
comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta
verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati,
con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà
rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d’argento.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per i fini non
istituzionali sono vietati.
TITOLO II
FUNZIONI
ART. 6 – ATTRIBUZIONI PROPRIE
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente
nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
ART. 7 – FUNZIONI STATALI
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo.
ART. 8 – METODO OPERATIVO
1. Il comune per il perseguimento dei propri fini elabora, adotta e
realizza programmi a breve, medio e lungo termine, ricerca e
promuove la collaborazione di altri enti pubblici, dei cittadini,
delle associazioni sindacali e delle associazioni professionali ed
in generale di tutte le forze economiche e sociali presenti ed
operanti nel suo territorio.
ART. 9 – COOPERAZIONE
1. Il comune esercita le funzioni proprie e quelle che sono
attribuite dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, attuando ove
possibile, la collaborazione e la cooperazione con altri comuni
vicini e con la Provincia di Chieti.
ART. 10 – PROGRAMMI SOVRACOMUNALI
1. Il comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli
obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionale e
collabora all’attuazione di questi con propri programmi secondo i
principi e le direttive delle leggi regionali.
2. Nella pianificazione territoriale, il comune collabora alla
elaborazione dei piani regionali e provinciali e ne attua i
contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.
ART. 11 – REGOLAMENTI
1. Per l’attuazione dei principi indicati nel presente statuto, il
comune adotta i seguenti regolamenti:
a) il regolamento interno del consiglio comunale e della giunta;
b) il regolamento per la partecipazione;
c) il regolamento di contabilità;
d) il regolamento per la disciplina dei contratti;
e) il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
f) il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso;
g) altri regolamenti che sono previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
ART. 12 – EFFICACIA DEI REGOLAMENTI
1. I regolamenti di cui al precedente articolo e ogni altro
regolamento del comune incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i
principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e
regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo che la legge non
disponga diversamente;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione
espressa dell’organo che lo adotta o per incompatibilità tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento
regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
ART. 13 – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
1. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L’adozione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio, è di competenza della giunta comunale, ai sensi dell’art.
5, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo
pretorio: una prima, dopo l’adozione della deliberazione approvativa,
in conformità all’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni,
dopo i prescritti controlli ed approvazioni.
4. Essi diventano esecutivi dopo 10 giorni dalla seconda
pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.
ART. 14 – PRINCIPI FONDAMENTALI DEI REGOLAMENTI
1. Il regolamento del consiglio e della giunta è fondato sui
principi indicati nel presente statuto e altresì alle finalità che
seguono:
a) garanzia per ciascun consigliere e assessore per la migliore
conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
b) diritti di ciascun consigliere e assessore di esprimere
compiutamente il proprio pensiero;
c) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione
del voto, sulle questioni controverse;
d) diritto di ciascun consigliere e assessore e di ciascun gruppo di
far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica
opinione attraverso il servizio stampa;
e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si
traduca nell’impedimento al libero svolgimento delle attività e al
conseguimento delle decisioni in tempi reali.
2. Il regolamento per la partecipazione:
a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le
categorie sociali e le espressioni di interessi diffusi, in modo
reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli
organi e uffici comunali di conoscere con immediatezza e in modo
costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
b) disciplina i referendum, le consultazioni popolari ed ogni altra
forma partecipativa, nonché le procedure per l’ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati e le garanzie
per il loro tempestivo esame;
c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei
consumatori e per assecondare la migliore tutela degli interessi
collettivi.
3. Il regolamento di contabilità:
a) disciplina il servizio contabile, i contratti, la gestione del
patrimonio;
b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del
loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.
4. Il regolamento per la disciplina dei contratti:
a) disciplina le procedure di appalto con le modalità di scelta dei
contraenti ammesse dalle vigenti normative dello Stato e della
Unione Europea;
b) disciplina i contratti di cui l’ente è parte, in vista della
scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri
attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi,
qualità dell’opera e sicurezza.
5. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi:
a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di
organizzazione degli uffici e dei servizi del comune, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale,
b) contiene norme di organizzazione delle strutture in relazione
alle disposizioni dello statuto comunale ed in conformità a quanto
disposto dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati nell’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e aggiunte;
d) tende alla valorizzazione del lavoro ed al riconoscimento dei
meriti allo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, secondo principi di professionalità e
responsabilità;
e) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle
decisioni e determina per ciascuno dei ruoli le responsabilità
attribuite e i risultati attesi;
f) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulate, al di fuori della dotazione organica e solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell’area direttiva;
g) disciplina le modalità per il conferimento delle collaborazioni
esterne, di cui all’art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso:
a) disciplina i procedimenti amministrativi e assicura l’accesso dei
cittadini alle informazioni e ai documenti amministrativi, in
attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241
e nell’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ispirando
l’attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati
dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità;
b) disciplina le forme di partecipazione degli interessati,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, ai procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono
sulle loro situazioni giuridiche soggettive.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
ART. 15 – PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
SEZIONE I – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 16 - ASSOCIAZIONI
1. Il comune promuove e valorizza le associazioni libere e
volontarie che si costituiscono tra i propri cittadini. In
particolare, promuove e sostiene le associazioni tra gli anziani,
gli handicappati, tra i giovani, quelle femminili, le associazioni
culturali, le associazioni sportive, le associazioni in genere, gli
istituti di promozione e valorizzazione del territorio, del
patrimonio artistico e culturale del comune. Promuove e sostiene le
associazioni di ricerca e di promozione dei vari settori
dell’economia locale.
ART. 17 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del suo legale
rappresentante, di accedere ai dati di cui è in possesso
l’amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in
merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
2. Ciascuna associazione, liberamente costituitasi, ha diritto di
presentare proposte di programmi sui settori di appartenenza. Le
proposte di programmi, deliberate con il voto della maggioranza
degli iscritti, se richiesto, saranno sottoposte all’esame
dell’organo competente, entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Le proposte da sottoporre all’organo competente debbono essere
redatte sotto forma di verbale dell’assemblea degli associati e
presentate o inoltrate al sindaco.
ART. 18 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei
partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell’attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,
di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura,
strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell’ente sono stabilite in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità.
ART. 19 - VOLONTARIATO
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità
della vita personale, civile e sociale.
2. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le
associazioni di volontariato inserite nell’apposito albo regionale.
3. Il volontariato potrà collaborare a programmi, progetti e studi
di interesse locale.
SEZIONE II – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART. 20 – CONSULTAZIONI
1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito
all’attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
regolamento.
ART. 21 - ISTANZE
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco
istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività
amministrativa.
2. La risposta all’istanza deve essere motivata e fornita entro
trenta giorni dalla loro acquisizione al protocollo generale
dell’ente.
ART. 22 – PETIZIONI
1. I cittadini possono presentare petizioni agli organi
dell’amministrazione comunale per sollecitarne l’intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura
collettiva.
2. La petizione è presentata o inoltrata al sindaco, il quale la
assegna in esame all’organo competente, entro trenta giorni. A sua
volta, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro i
successivi trenta giorni.
3. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente
al testo della petizione, è pubblicato all’albo pretorio, in modo
tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.
4. La decisione adottata dall’organo competente viene inoltre
comunicata ad uno dei firmatari, se individuato o individuabile.
ART. 23 - PROPOSTE
1. I cittadini particolarmente impegnati nella cultura, nel
volontariato, nello sport, nell’arte, nella produzione di beni e
servizi ed in generale nei vari settori sociali ed economici,
possono avanzare al sindaco proposte per l’adozione di atti
amministrativi di competenza dell’ente. Le proposte dovranno essere
articolate e motivate seppure sommariamente, in modo da non lasciare
dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo.
2. La proposta, previa istruttoria formale da parte del responsabile
del servizio interessato, sarà sottoposta dal sindaco all’esame
dell’organo competente, entro trenta giorni dalla presentazione.
3. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le
sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
all’albo pretorio e sono comunicate formalmente al primo firmatario
della proposta.
ART. 24 – PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCOLASTICHE
1. I consigli dei genitori, degli studenti ed i responsabili delle
strutture scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare
all’amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte sui
problemi locali della scuola.
2. Le proposte da sottoporre all ’esame dell’organo competente
debbono essere deliberate dalla maggioranza delle assemblee e
vistate dal responsabile della struttura scolastica. Le proposte
così formulate saranno esaminate dall’organo competente con le
modalità di cui al precedente art. 23.
ART. 25 - REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli
iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti
referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi
locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato
indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse
dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e
dotazione organica.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata
comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del
comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al
precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro centoventi giorni dalla
proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se
il quesito sottoposto a referendum non ha raggiunto la maggioranza
dei voti validamente espressi.
7. Non è ammesso più di un referendum per ogni anno a meno che i
proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario all’uopo
fornendo idonee garanzie.
8. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta
delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e
la proclamazione del risultato. Il regolamento disciplina parimenti
le modalità di scelta fra più domande concorrenti e le garanzie di
cui al comma precedente.
SEZIONE III – DIRITTO DI ACCESSO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 26 – ACCESSO AGLI ATTI
1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione degli atti
dell’amministrazione comunale aventi rilevanza esterna.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che
esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti
a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata
dell’interessato, nei tempi stabiliti dall’apposito regolamento.
4. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del
documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare
istanza, su apposito formulario fornito gratuitamente dal comune.
5. L’ufficio relazioni con il pubblico, di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di
esercizio del diritto di accesso e le delucidazioni che gli vengono
richieste direttamente.
6. Ogni cittadino ha diritto di avere copia del presente statuto,
dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale
dell’amministrazione comunale, dietro pagamento dei soli costi di
riproduzione della copia.
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio
dei diritti previsti nel presente articolo.
ART. 27 – DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale, ad esclusione di
quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati, fatte salve le previsioni di
legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la
cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione
amministrativa.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione per
quindici giorni all’albo pretorio situato nella sede comunale,
accessibile a tutti.
3. L’affissione viene curata dal responsabile del servizio
amministrativo che si avvale di messo comunale e, su attestazione di
questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere
comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
notifica tramite messo comunale, all’interessato.
5. Il comune deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali
della pubblicazione all’albo pretorio e della notificazione, anche
di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il
massimo di conoscenza degli atti più importanti.
6. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile,
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di
destinatari, deve avere carattere di generalità.
7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a
garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi
sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti
dall’art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 28 – PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI
1. Ogni cittadino che sia portatore di un diritto o di un interesse
legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di
intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge
o dal regolamento.
2. Con il regolamento saranno disciplinate le forme di
partecipazione dei cittadini interessati all’elaborazione di atti
che incidono su situazioni giuridiche soggettive. Il suddetto
regolamento dovrà adeguarsi ai principi ed alle direttive contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni e nell’articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO IV
SERVIZI
ART. 29 – SERVIZI PUBBLICI E LOCALI
1. Il comune nell’ambito delle proprie competenze provvede alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di
beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti
dalla legge.
3. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali, senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno, in
relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati.
4. Il consiglio comunale, nell’ambito della legge ed in relazione
alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti:
l’istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le
finalità, gli indirizzi, l’organizzazione ed il funzionamento,
approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti
e conferendo l’eventuale capitale di dotazione.
5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e
delle società di capitali a maggioranza pubblica.
ART. 30 – AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
1. L’azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L’istituzione è organismo strumentale del comune per l’esercizio
di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite con apposito regolamento.
4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi compresi i trasferimenti. Nell’ambito della legge,
l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli
dell’istituzione sono disciplinati dai regolamenti comunali.
5. Il revisore dei conti del comune esercita le sue funzioni anche
nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale
prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di
verifica della gestione.
ART. 31 – SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA’ LIMITATA
1. Il comune, per la gestione di servizi pubblici, può partecipare a
società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la
partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto e l’acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso
essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli
organi di amministrazione.
4. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in
rappresentanza dell’ente.
5. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente
l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a
controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società
medesima.
TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 32 – LE FORME ASSOCIATIVE
1. Il comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che
non possono essere gestiti con efficienza su base comunale o per
interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo,
può utilizzare i seguenti strumenti:
a) la convenzione;
b) il consorzio;
c) l’unione;
d) l’accordo di programma.
ART. 33 – CONVENZIONI
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi,
l’amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la
provincia o con altri enti pubblici.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo
la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e
finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio
tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all’approvazione
del consiglio comunale che delibera a maggioranza dei componenti.
4. La convenzione può prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi,
che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti.
ART. 34 – CONSORZI
1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può
costituire con altri comuni o con la provincia un consorzio, secondo
le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.
2. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi del precedente art. 33,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. La costituzione ed il funzionamento del consorzio sono regolati
dalla legge e dal proprio statuto.
ART. 35 – UNIONI
1. Il comune può costituire un’unione con uno o più comuni
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni pubbliche.
2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dal
consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per
le modifiche statutarie. Lo statuto deve stabilire gli organi
dell’unione e le modalità per la loro costituzione, garantendo la
rappresentanza delle minoranze, nonché le funzioni svolte
dall’unione e le corrispondenti risorse.
3. All’unione si applicano, in quanto compatibili, i principi
previsti per l’ordinamento comunale.
ART. 36 – ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune, della
provincia e della regione, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti,
il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi,
le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei
sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in
un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione
formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della
regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
TITOLO VI
NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
ART. 37 – OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
1. L’attività amministrativa del comune è informata ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. L’attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le
linee programmatiche del sindaco approvate dal consiglio comunale.
Alle linee predette si conformano gli atti previsionali e la
relazione programmatica annuale.
3. La gestione amministrativa dell’ente è attribuita ai responsabili
dei servizi, ai sensi dell’art. 51, commi 2 e seguenti, della legge
8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni,
salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto
agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di
controllo.
4. L’attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal
rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e
decisioni sollecite e meditate.
5. Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. La struttura è organizzata per settori a fini omogenei. Il
livello massimo apicale del personale prevedibile nel regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è della
categoria D.
7. L’organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi,
che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei
fini indicati negli atti di governo e dell’attuazione degli
indirizzi dati dall’amministrazione comunale.
TITOLO VII
ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI
ART. 38 – GLI ORGANI ELETTIVI
1. Gli organi elettivi del comune sono il consiglio comunale, la
giunta comunale ed il sindaco.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal
presente statuto.
ART. 39 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi
svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili dei servizi. La verbalizzazione
delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata
dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal regolamento del consiglio e della giunta.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute del consiglio e
della giunta quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal
caso è sostituito in via temporanea dal vice-segretario.
4. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal
presidente e dal segretario.
SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 40 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio
comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica
sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio
la relativa deliberazione.
3. Il consiglio comunale dura comunque in carica sino all’elezione
del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
ART. 41 – COMPETENZE
1. Il consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di
controllo politico e amministrativo.
2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e
funzionale, dispone di servizi, attrezzature e risorse finanziarie,
secondo le modalità stabilite col regolamento. Rappresenta l’intera
comunità di Torino di Sangro, delibera l’indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al
sindaco.
3. Le competenze del consiglio comunale sono relative agli atti
fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi a
contenuto generale, nelle materie elencate dall’art. 32 della legge
8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché nelle altre leggi speciali.
4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
5. Il consiglio comunale esercita le competenze stabilite dalla
legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi,
alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel
regolamento del consiglio.
ART. 42 – FUNZIONAMENTO
1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria
e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque
giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre
giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa, o
su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la
riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza
consiliare.
5. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in
cui è stata convocata la seduta.
6. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini.
7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento che ne disciplina il funzionamento.
8. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il
regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle
commissioni consiliari istruttorie previste, in conformità ai
seguenti principi:
a) la convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può
prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due
giorni dopo la prima. In caso di urgenza, la consegna degli avvisi
dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la
riunione;
b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei
consiglieri assegnati, escluso il sindaco. In seconda convocazione,
la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri
assegnati, escluso il sindaco;
c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata
assicurata ad opera del sindaco un’adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal
fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all’ordine del
giorno sono messe a disposizione dei consiglieri comunali quattro
giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, due giorni
prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel
caso di eccezionale urgenza;
d) il sindaco ha poteri di direzione dei lavori a garanzia delle
regole democratiche del dibattito, per il fine di conseguire
decisioni rapide ed efficienti. Ogni rinvio è motivato;
e) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per
le repliche e per le dichiarazioni di voto;
f) le norme regolamentari disciplinanti le modalità attraverso le
quali saranno forniti al consiglio i servizi, le attrezzature
necessarie e le risorse finanziarie sono validamente assunte se il
voto del sindaco è fra quelli favorevoli.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le
elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione.
ART. 43 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco,
sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo
contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo, il consiglio comunale esamina il
programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale con le
modalità indicate dal regolamento.
3. Il consiglio comunale definisce annualmente l’attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori
con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del
bilancio preventivo annuale e del bilancio pluriennale che nell’atto
deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette
linee.
4. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma
avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente
all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio
previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77
e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il consiglio comunale, qualora ritenga che il programma di
governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta invitare il sindaco a
modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco
presenta al consiglio il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Il
consiglio approva detto documento, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
ART. 44 – COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita
deliberazione, commissioni consiliari istruttorie. Dette commissioni
sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio
proporzionale.
2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
dei componenti del consiglio.
3. Il funzionamento, la composizione e i poteri delle commissioni
verranno disciplinate con l’apposito regolamento.
ART. 45 – FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE
1. Quando il consiglio comunale è chiamato dalla legge, dall’atto
costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più
rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è
riservato alle minoranze.
2. Il regolamento del consiglio determina la procedura di nomina con
voto limitato.
SEZIONE II – I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 46 – FUNZIONI
1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio
secondo i modi e le forme disciplinati dal regolamento del
consiglio.
2. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza al sindaco ed agli
assessori. La presentazione deve avvenire al protocollo generale che
ne curerà l’immediata trasmissione all’amministratore adito. La
risposta deve essere data entro il tempo improrogabile di 30 giorni
nei modi richiesti dal consigliere. Qualora la risposta venga data
con diverse modalità da quella richiesta, il provvedimento deve
essere congruamente motivato.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune
nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le
notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento
per l’accesso, hanno diritto di visionare gli atti e documenti
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Per particolari esigenze organizzative, il sindaco può avvalersi
di consiglieri comunali per l’esame di pratiche complesse o per
coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e
all’esecuzione degli atti.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi
di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
ART. 47 – CONSIGLIERE ANZIANO
1. Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha ottenuto
la maggiore cifra individuale, ai sensi della legge, con esclusione
del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. A
parità di voti, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
2. Il consigliere anziano presiede il consiglio in caso di assenza o
impedimento del sindaco e del vice-sindaco.
ART. 48 – GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari,
secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e
determina le modalità di funzionamento, e ne danno comunicazione al
sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si
sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei
consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il
maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non
corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti,
purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo presso il comune, per
le finalità generali indicate dall’art.46 del presente statuto,
nonché dall’art. 31, comma 7 ter della legge 8 giugno 1990, n.142 e
successive modificazioni e integrazioni. La disciplina, il
funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel
regolamento del consiglio.
ART. 49 – DECADENZA
1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza
dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a
cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo, dà luogo
all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del
consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far
pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica
dell’avviso.
3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al
consiglio comunale. Copia della deliberazione è notificata
all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.
ART. 50 – DIMISSIONI, SURROGA E SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo comunale nell’ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili dalla data di acquisizione al protocollo comunale,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di acquisizione delle dimissioni al protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si
debba procedere allo scioglimento del consiglio per cessazione dalla
carica, per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti
separati, purchè contemporaneamente presentati al protocollo
comunale, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi
dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione quanto
disposto dall’art. 1, comma 4, della legge 13 dicembre 1999, n. 475.
Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a
norma del comma 3.
SEZIONE III – LA GIUNTA COMUNALE
ART. 51 – NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da sei assessori, di
cui uno è investito della carica di vice-sindaco.
2. Il vice-sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati
dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta
successiva all’elezione.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al consiglio.
5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in
carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione
delle elezioni amministrative.
ART. 52 – FUNZIONAMENTO
1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che
coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco, la giunta è
presieduta dal vice-sindaco.
3. La giunta è validamente riunita quando sia presente la
maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice
dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed alle medesime
possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e
funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari
problemi.
ART. 53 – DELEGA AL VICE-SINDACO E AGLI ASSESSORI
1. Il sindaco può delegare per iscritto ai componenti della giunta
la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti per definiti settori dell’attività
comunale.
2. Gli atti di delega rilasciati agli assessori e quelli di revoca
delle deleghe sono comunicati al consiglio comunale nella prima
seduta utile.
ART. 54 – COMPETENZE
1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del
comune attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti che, per la loro natura, devono essere
adottati da organo collegiale e non siano riservati dalla legge al
consiglio, nonché gli atti di amministrazione a contenuto generale o
ad alta discrezionalità, che non rientrino nelle competenze,
previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco, dei responsabili
dei servizi, del segretario comunale, del direttore generale se
nominato.
3. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con
provvedimenti deliberativi, con i quali indica lo scopo e gli
obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno
attenersi i responsabili dei servizi nell’esercizio delle loro
competenze gestionali ed esecutive, attribuite dalle leggi e dallo
statuto.
4. La giunta svolge, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni
di governo, i seguenti compiti:
a) predispone e propone al consiglio i regolamenti previsti dalle
leggi e dallo statuto;
b) approva i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi,
le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio, nonché
tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
c) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle
deliberazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli
organi di partecipazione;
e) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle
opere pubbliche;
f) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi
generali da sottoporre al consiglio; approva lo schema di bilancio
preventivo annuale e pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica; approva la relazione finale al conto consuntivo;
g) (soppresso);
h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti
e persone;
i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto
qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello,
nomina il difensore, approva le conciliazioni e le transazioni sulle
liti;
l) adotta i regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
m) adotta provvedimenti riguardanti il personale comunale, secondo
le disposizioni dell’apposito regolamento;
n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la
materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
o) adotta le deliberazioni relative alla contrazione di mutui
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale;
p) provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della
coerenza finanziaria, dei verbali di gara proclamandone gli
aggiudicatari;
q) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo
che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale,
nel qual caso è competente il consiglio ai sensi dell’art. 32, lett.
l) e m) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
r) adotta le deliberazioni relative all’utilizzo del fondo di
riserva;
s) approva il peg, su proposta del direttore generale se nominato;
t) nomina i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di
quanto previsto nel regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi;
u) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla regione o dalla
provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo
statuto ad altro organo.
5. La giunta svolge, altresì, nell’esercizio di attribuzioni
organizzatorie, i seguenti compiti:
a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i
parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell’apparato, sentita la conferenza di
organizzazione;
b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il
revisore dei conti.
6. La giunta, infine, riferisce annualmente al consiglio comunale
sulla sua attività.
ART. 55 – DECADENZA
1. La giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal
fine il sindaco, e viene discussa non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia è presentata al segretario comunale che ne
rilascia ricevuta e provvede a comunicare al sindaco ed al prefetto
l’avvenuta presentazione.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione senza che il sindaco
abbia provveduto a convocare il consiglio, provvederà il prefetto in
via sostitutiva.
6. I singoli componenti possono altresì decadere:
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle
incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b) per revoca dell’assessore da parte del sindaco, il quale ne dovrà
dare comunicazione congruamente motivata al consiglio comunale.
SEZIONE IV – IL SINDACO
ART. 56 – ELEZIONE E DURATA IN CARICA
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del
consiglio.
2. Il sindaco dura in carica dalla proclamazione degli eletti, fino
al giorno della elezione del nuovo sindaco.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
sindaco, allo scadere del secondo mandato non è immediatamente
rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore
a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
ART. 57 – COMPETENZE
1. Il sindaco rappresenta il comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e
sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché
alla esecuzione degli atti. Esercita inoltre le funzioni di
ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovraintende all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Ha
inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
3. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri
di organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
ART. 58 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di capo del governo
locale, svolge i seguenti compiti:
a) ha la rappresentanza generale dell’ente e può stare in giudizio
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o
convenuto;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività
politico-amministrativa del comune e sovraintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
c) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore
generale se nominato ed ai responsabili dei servizi in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestionali di tutti gli uffici e servizi,
nonché all’esecuzione degli atti;
d) determina, sulla base di specifiche valutazioni
politico-amministrative, il numero dei componenti della giunta. Ne
coordina e stimola l’attività sia collegialmente che singolarmente;
e) concorda con la giunta o gli assessori interessati le
dichiarazioni e prese di posizioni pubbliche che interessano l’ente;
f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
alla nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni, società appartenenti al
comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta;
h) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i) adotta atti monocratici di amministrazione che assumono la forma
di decreti od ordinanze per il governo dell’ente;
l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e
servizi comunali;
m) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessate;
n) sovraintende il servizio di polizia municipale;
o) ha la facoltà di delegare, ai responsabili dei servizi o al
segretario comunale, ovvero al direttore generale se nominato,
l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge
o il presente statuto non abbia già loro attribuiti;
p) rimette al segretario comunale l’atto di dimissioni, perché il
consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
q) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito Albo.
Può confermarlo e, nei casi preveduti dalla legge, previa
deliberazione della giunta, può adottare l’atto di revoca del
segretario;
r) conferisce e revoca al segretario comunale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni e integrazioni, sentita la giunta, le
funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stata
stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
s) nomina i responsabili dei servizi o degli uffici, in base a
criteri di professionalità dimostrata e di esperienze acquisite.
Decide, sentita la giunta, in ordine alle controversie sulle
competenze o attribuzioni che potrebbero sorgere fra gli stessi;
t) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri dell’art. 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, in base ad
esigenze effettive e verificabili;
u) nomina i componenti delle commissioni di appalto e quelle per
l’appalto-concorso, nel rispetto dell’art. 51, comma 3, lett. a) e
b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni, avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti
nella struttura dell’ente.
ART. 59 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza,
svolge i seguenti compiti:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche riservati e può disporre l’acquisizione
di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società appartenenti all’ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio
comunale;
b) promuove tramite il segretario comunale, o il direttore generale
se nominato, indagini e verifiche amministrative sull’intera
attività del comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al
comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla giunta.
ART. 60 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione,
svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute,
dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede.
Provvede alla convocazione del consiglio, quando la richiesta è
formulata da un quinto dei consiglieri. In caso di inosservanza
dell’obbligo di convocazione del consiglio, previa diffida al
sindaco, vi provvede il prefetto della provincia;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari,
secondo la disciplina del regolamento;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
d) propone gli argomenti da trattare, dispone la convocazione della
giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni
ad un assessore che assume la qualifica di vice-sindaco;
f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che
attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio,
in quanto di competenza consiliare.
ART. 61- ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende ai compiti
attribuitigli dalla legge.
2. Il sindaco, in materia di edilizia, polizia locale, igiene e
sanità pubblica, può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo
nei casi considerati gli estremi della contingibilità, della urgenza
e dell’interesse pubblico. Il provvedimento deve essere mantenuto
nei limiti richiesti dall’entità e natura del pericolo cui si
intende ovviare.
3. L’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata
nelle forme di legge alle persone interessate. Se costoro non
adempiono all’ordine impartito entro il termine stabilito, il
sindaco può far eseguire d’ufficio i lavori, con spese a carico
degli inadempienti, ove occorra con l’assistenza della forza
pubblica, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui
fossero incorsi.
4. Il sindaco, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con
l’inquinamento atmosferico od acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità della
popolazione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano, può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
comma 2 del presente articolo.
ART. 62 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO E DECADENZA
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del
sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Le dimissioni, comunque presentate dal sindaco al consiglio,
diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento
del consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.
3. In caso di impedimento permanente del sindaco, la procedura per
la verifica dell’impedimento viene attivata dal vice-sindaco, che vi
provvede d’intesa con i capigruppo consiliari.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sull’impedimento, entro trenta
giorni dall’avvio della procedura, avvalendosi di un esperto o di un
collegio di esperti estraneo al consiglio, qualora si rendesse
necessario in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
5. Il sindaco decade nei seguenti casi:
a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta
irrevocabile;
b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previste dalla legge;
c) per il verificarsi di uno dei casi previsti, rispettivamente,
dall’art. 37, comma 2, e dall’art. 37-bis, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il
consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle
elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
ART. 63 – VICE-SINDACO
1. Il vice-sindaco è l’assessore che a tale funzione viene nominato
dal sindaco.
2. Il vice-sindaco ha la delega generale per l’esercizio di tutte le
funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di
questultimo.
3. Il vice-sindaco esercita, inoltre, le funzioni del sindaco, nei
casi previsti dall’art. 37-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 38, comma
4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni.
TITOLO VIII
CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI
ART. 64 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il consiglio comunale può essere sciolto con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno
per i motivi e con le modalità previste dall’art. 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del suddetto decreto di scioglimento, il prefetto per
motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione del
comune.
ART. 65 – RIMOZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
1. Il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori possono essere
rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell’Interno per i motivi di cui all’art. 40
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1
qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990,
n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 66 – CONTROLLO SUGLI ATTI
1. Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le norme
e le procedure dettate nel capo XII della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni e integrazioni e quelle contenute in
leggi speciali.
ART. 67 – PARERI OBBLIGATORI
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività.
2. Il termine di sessanta giorni per esprimere il parere può essere
prorogato per una sola volta, per un tempo pari a quello originario,
nel caso in cui l’amministrazione adita abbia rappresentato esigenze
istruttorie.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine
prorogato, il comune può prescindere dal parere.
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
ART. 68 – PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente statuto,
l’organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i principi di
autonomia, trasparenza ed efficienza e in base a criteri di
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della
struttura.
2. Il comune, attraverso il regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per
l’organizzazione e il funzionamento della struttura, uniformandosi
al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà
di fissare in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
ai responsabili dei servizi ed al direttore generale se nominato
spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la
funzione di gestione amministrativa secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. La suddivisione organica delle funzioni in settori di attività
singoli o accorpati, ferma l’esigenza di salvaguardare la omogeneità
delle attività stesse, costituisce l’obiettivo da perseguire per
ricondurre ad unità l’indirizzo politico-istituzionale e l’attività
dell’apparato burocratico, in funzione di una maggiore capacità sia
di carattere programmatorio che gestionale, in modo da garantire le
finalità e gli obiettivi delineati dalle leggi e dagli accordi
collettivi nazionali in materia di organizzazione, e in modo da
assicurare, altresì, il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 della
Costituzione.
ART. 69 – CRITERI FUNZIONALI DI ORGANIZZAZIONE
1. L’organizzazione della struttura burocratica del comune, al fine
di rendere l’attività amministrativa in favore dei cittadini più
produttiva ed efficace, nel rispetto dei principi prima enunciati,
deve essere informata ai seguenti criteri:
a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria
di ogni attività pubblica, adeguando costantemente l’azione
amministrativa sulla base dell’individuazione delle esigenze, atta a
garantire il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini, e
verificando la rispondenza dei servizi offerti ai bisogni;
b) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità,
procedendo, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei
programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro, attraverso l’avvicendamento del personale,
nell’ambito delle professionalità, per il conseguimento della
massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione
tra gli uffici;
d) collegamento delle attività degli uffici, favorendo lo sviluppo
del lavoro di gruppo, adeguandosi al dovere di comunicazione interna
ed esterna, mediante interconnessione fra sistemi informatici e
statistici pubblici, per garantire tempi di risposta sempre minori;
e) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione
amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposita struttura
relazionante con l’esterno in modo idoneo a dare risposte immediate
ai cittadini;
f) valutazione annuale della produttività e del grado di efficacia
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato, avvalendosi,
per i responsabili dei servizi, del nucleo di valutazione;
g) armonizzazione degli orari di servizio con gli orari delle altre
amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato, e
fissazione degli orari di apertura degli uffici al pubblico per il
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 70 – PERSONALE
1. Il comune recepisce e applica i contratti collettivi di lavoro
approvati nelle forme di legge e garantisce la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
2. I dipendenti comunali, inquadrati nella dotazione organica in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il
trattamento economico stabilito dalla legge e dai contratti
collettivi di lavoro, svolgono la propria attività al servizio e
nell’interesse della cittadinanza.
3. I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici o
servizi e, nel rispetto delle competenze professionali, a
raggiungere gli obiettivi assegnati. Sono, altresì, direttamente
responsabili verso l’amministrazione dell’attività svolta, nonché
della qualità ed efficienza della prestazione.
4. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni
del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la
formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
5. Al personale dovranno essere assicurati mezzi e permessi
retribuiti per un costante aggiornamento professionale anche su
materie diverse, al fine di utilizzare funzionalmente il principio
della mobilità interna.
ART. 71 – IL DIRETTORE GENERALE
1. E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale,
previa stipula di apposita convenzione con altri comuni le cui
popolazioni assommate con quella di questo comune raggiungano i
quindicimila abitanti. Il direttore generale dovrà, in tal caso,
provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i
comuni interessati.
2. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli
obiettivi ed agli indirizzi funzionali stabiliti dagli organi di
governo e sovraintende alla gestione complessiva dell’ente, nel
rispetto dei principi indicati al precedente art. 68, perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa. Il direttore generale risponde direttamente al
sindaco del proprio operato.
3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato
elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca previa
delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le
linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro
caso di grave opportunità.
ART. 72 – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale predispone il piano dettagliato degli
obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione
previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Il direttore generale esercita, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei
servizi e ne coordina l’attività;
b) adotta gli atti di gestione e promuove i procedimenti che
riguardano i responsabili dei servizi sulla base di quanto prescrive
il regolamento;
c) adotta, in via surrogatoria, i provvedimenti di competenza dei
responsabili dei servizi, nei casi previsti dal regolamento, previa
istruttoria e predisposizione degli atti curata dal servizio
competente;
d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi,
l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico
effettivo, proponendo al sindaco e alla giunta eventuali
provvedimenti in merito;
e) partecipa alla struttura operativa incaricata del controllo di
gestione dell’attività dell’ente; inoltre, partecipa al nucleo di
valutazione dei responsabili dei servizi di cui all’art. 20 del D.
Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
ART. 73 – IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico,
dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di
diritto pubblico e iscritto all’albo di cui all’art. 17, comma 75,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n.
465.
2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale sono
disciplinate dalla legge.
4. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
b) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei
servizi e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51-bis, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco non
abbia nominato il direttore generale;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza,
alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la
verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le
funzioni di direttore generale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni ed integrazioni, quando non risulta stipulata la
convenzione per il servizio di direzione generale. In tal caso, al
segretario comunale spettano anche le funzioni previste dall’art. 72
del presente statuto.
ART. 74 – IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
1. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi può prevedere l’istituzione della figura del
vice-segretario.
2. Il vice-segretario coadiuva il segretario comunale nell’esercizio
delle sue funzioni, oltre alle attribuzioni specifiche previste per
il posto ricoperto nella dotazione organica.
3. Le funzioni di vice-segretario sono attribuite con provvedimento
del sindaco, ad un responsabile dei servizi in possesso di laurea.
4. Il vice-segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli
organi collegiali.
ART. 75 – I RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. I responsabili dei servizi, come tali individuati nel regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ai sensi
dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni, svolgono tutti i compiti
finalizzati all’attuazione delle linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
dell’organo politico.
2. I responsabili provvedono ad organizzare i servizi ad essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale
se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive
impartite dal sindaco e dalla giunta comunale; inoltre, dirigono e
coordinano l’attività del personale assegnato al proprio servizio,
curano la predisposizione e l’esecuzione dei provvedimenti di
competenza degli uffici ai quali sono preposti, partecipano alle
riunioni del consiglio, della giunta e delle commissioni consiliari,
quando ne è richiesta la presenza.
3. In particolare, agli stessi, sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti in rappresentanza del comune;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) i pareri interni all’ente, quelli previsti per le proposte di
deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del
servizio;
l) il parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle
liti, nonché sulla conciliazione e sulla transazione delle stesse;
m) gli altri atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti.
4. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei
contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle
competenze dei responsabili dei servizi in materia di acquisizione
di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere.
5. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ogni altro
atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi,
impartendo contestualmente le direttive per il suo corretto
espletamento.
6. I responsabili dei servizi sono responsabili dei risultati delle
attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in
relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni
organizzative e di gestione del personale.
ART. 76 – LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE
1. La conferenza di organizzazione è composta dal direttore generale
se nominato ovvero dal segretario comunale, che la convoca e la
presiede, e da tutti i responsabili dei servizi. La loro
partecipazione alla conferenza è obbligatoria.
2. La conferenza di organizzazione esercita un ruolo di impulso
operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di
governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su
problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale,
l’ambiente di lavoro e la formazione professionale.
3. La conferenza svolge, inoltre, un ruolo di collegamento delle
strutture organizzative con gli organi di governo; vigila sul
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.
ART. 77 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. Per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, in caso di vacanza o per altri gravi motivi, il comune può
provvedere alla assunzione di personale mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. In relazione a quanto disposto dall’art. 51, comma 5-bis, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni, il comune può stipulare contratti a tempo determinato
per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi al di
fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità
analoghe presenti all’interno dell’ente, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità, oltre la
durata che non può essere superiore al mandato del sindaco in carica
al momento del perfezionamento del contratto, con cui si procede
alla stipula dei contratti di cui ai precedenti commi, nonché i
posti in misura non superiore al 5% della dotazione organica, che
possono essere ricoperti mediante tale tipo di rapporto.
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del sindaco,
previa deliberazione della giunta comunale, motivato in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e vengono
attribuiti a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto
il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale
iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine,
sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorative
o professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole
conferire l’incarico.
5. I contratti stipulati a tempo determinato non possono essere
trasformati a tempo indeterminato. Essi sono risolti di diritto nel
caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 78 – INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
1. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in relazione a quanto disposto dall’art. 51, comma 7, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità, con apposite convenzioni a termine e per
obiettivi determinati, qualora si renda necessario il ricorso a
competenze tecniche e professionali che non siano rinvenibili nella
dotazione organica del comune.
2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del sindaco,
previa deliberazione della giunta comunale, a soggetti estranei
all’amministrazione comunale, dei quali sia riconosciuta e
dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta, per un
periodo non superiore alla durata dei programmi cui si riferiscono.
TITOLO X
FINANZA E CONTABILITA’
ART. 79 – ORDINAMENTO
1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato
dalle disposizioni di principio riservate alla legge dello stato e,
nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al comune
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
3. La legge assicura, altresì, al comune potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nonché la
titolarità di un proprio demanio e patrimonio.
ART. 80 – ATTIVITA’ FINANZIARIA
1. Le entrate finanziarie del comune sono le seguenti:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) entrate di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi
pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali sono utilizzate
per i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei
servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune
istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di
progressività stabiliti dalla Costituzione, e applica le tariffe in
modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. Per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di propria
competenza, il comune determina le tariffe o i corrispettivi da
porsi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.
ART. 81 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. Il consiglio comunale delibera, entro il termine stabilito dalla
legge statale, il bilancio di previsione per l’anno successivo,
osservando i principi dell’universalità, dell’unità, della
veridicità, della pubblicità, dell’integrità e del pareggio
economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello
della Regione Abruzzo.
3. Il bilancio e i suoi allegati sono redatti in modo da consentirne
la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I bilanci degli enti, delle aziende e delle istituzioni
dipendenti dal comune vengono discussi ed approvati
contemporaneamente al bilancio di previsione e ad esso allegati.
5. Con l’apposito regolamento il consiglio comunale disciplina le
norme relative alla contabilità generale.
6. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il
visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
ART. 82 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante
contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel conto
consuntivo comprendente il conto del bilancio, il conto economico e
il conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della
giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia della azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
3. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione del
revisore dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione.
4. Il consiglio comunale delibera il conto consuntivo entro il 30
giugno dell’anno successivo.
5. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti
dal comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto
consuntivo del comune e ad esso allegati.
ART. 83 – ATTIVITA’ CONTRATTUALE
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali,
provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture
di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute ed alle locazioni. L’apposito regolamento contiene la
disciplina per la stipulazione e la gestione dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa,
indicante:
a) il fine che con il contratto di intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il comune dovrà inoltre attenersi alle procedure previste dalla
normativa U.E. recepita o comunque vigente nell’ordinamento
giuridico italiano.
ART. 84 – CONTROLLO FINANZIARIO INTERNO ED ESTERNO
1. Il consiglio comunale elegge con le modalità e con i poteri e
facoltà di cui all’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni, il revisore dei conti.
2. Con l’apposito regolamento di contabilità sono disciplinate le
forme per il controllo interno della gestione economico-finanziaria
del comune.
3. Al revisore dei conti possono essere affidate le funzioni di
partecipazione alla struttura operativa incaricata del controllo di
gestione, nonché quelle relative alla partecipazione al nucleo di
valutazione dei responsabili dei servizi di cui all’art. 20 del D.
Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’
ART. 85 – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
1. Per gli amministratori del comune e delle istituzioni nonché per
i dipendenti si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali
, nonché coloro che si ingeriscano, senza legale autorizzazione,
negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della
loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli
amministratori del comune e delle istituzioni nonché dei dipendenti
è personale e non si estende agli eredi.
ART. 86 – PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. In ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso
il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile
del servizio interessato. Qualora la proposta di deliberazione
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, deve essere
richiesto anche il parere in ordine alla regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario. Tali pareri sono inseriti
nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
ART. 87 – PARERI SU ATTI PER I QUALI I RESPONSABILI SONO INTERESSATI
1. I responsabili dei singoli servizi possono esprimere il parere di
competenza su tutti gli atti per i quali sono direttamente
interessati, fatta eccezione per quelli meramente discrezionali.
2. Nel caso in cui i responsabili debbano astenersi, il parere è
espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 88 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito
riferimento alla legge 8 giugno 1990, n.142 e successive
modificazioni e integrazioni e alle leggi concernenti l’attività
degli enti locali.
2. Rimangono in vigore tutti i regolamenti, in quanto compatibili,
precedentemente adottati ed esecutivi sino alla approvazione di
quelli previsti dal presente statuto.
ART. 89 – LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO
1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto
favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza
non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1) si applicano anche
per le modifiche dello statuto.
3. Lo statuto dopo l’approvazione è inviato nei termini di legge al
CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.
4. Lo statuto restituito dopo l’approvazione dal CO.RE.CO. è inviato
a cura del comune alla Regione Abruzzo per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale.
5. Esso è, altresì, affisso all’albo pretorio del comune per 30
giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
ART. 90 – ENTRATA IN VIGORE
1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all’albo pretorio del comune.